Per la Regione Puglia una nuova legge elettorale

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Per la Regione Puglia una nuova legge elettorale

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La Regione Puglia, in attuazione delle disposizioni di cui al nuovo articolo 122 della Costituzione (nota n. 1) ha "varato" la nuova legge elettorale regionale "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della giunta regionale" (nota n. 2). Si riepilogano di seguito le principali innovazioni delle nuove disposizioni legislative regionali. - Elezioni del Presidente Il Presidente della Giunta Regionale è eletto, a suffragio universale e diretto, in concomitanza con il rinnovo del Consiglio regionale. E' proclamato eletto Presidente il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti, validi, in ambito regionale. Il Presidente eletto è membro del Consiglio Regionale; è inoltre membro del Consiglio regionale il candidato alla carica di Presidente che ha conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello del proclamato eletto Presidente. - Numero ed elezioni dei Consiglieri Il Consiglio regionale è composto da settanta consiglieri (prima erano sessanta) che vengono assegnati come di seguito , escluso il seggio spettante al candidato Presidente eletto: - 56 consiglieri in base al sistema proporzionale e sulla base di liste circoscrizionali concorrenti; - 13 consiglieri come premio di maggioranza per i gruppi di liste collegate con il candidato Presidente eletto. In ciascun gruppo di liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati(riserva rosa). Nel caso di mancato rispetto della proporzione indicata i movimenti e i partiti politici inosservanti sono tenuti a versare alla Giunta regionale una penale sull'importo del rimborso delle spese elettorali spettante ai sensi della legge 3 giugno 1999, n. 157 . La determinazione dei seggi del Consiglio regionale e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Presidente della Regione, emanate contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi elettorali (convocati come noto per domenica 3, lunedì 4 aprile 2005), in modo proporzionale alla popolazione residente, secondo i dati dell'ultimo censimento. A tal fine il numero degli abitanti della regione è diviso per cinquantasei: i cinquantasei seggi da attribuire con il sistema proporzionale vengono distribuiti, quindi, alle sei circoscrizioni elettorali, in misura proporzionale alla popolazione. Per la consultazione elettorale del 3 e 4 aprile si riporta, di seguito, la distribuzione dei seggi: - al collegio di Bari spettano 17 seggi - al collegio di Lecce spettano 11 seggi - al collegio di Foggia spettano 9 seggi - al collegio di Taranto spettano 8 seggi - al collegio di Brindisi spettano 6 seggi. - al nuovo collegio Barletta -Andria -Trani, corrispondente alla sesta provincia, spettano 5 seggi. Ai predetti 56 seggi vanno poi aggiunti i 13 seggi, previsti come premio di maggioranza alla coalizione di maggioranza affinchà© ottenga il 60% dei seggi ed infine il seggio spettante al candidato eletto Presidente. - Casi di ineleggibilità  Oltre alle cause di ineleggibilità  previste dalla previdente normativa (art. 2 legge 23 aprile 1991 n. 154 ) la nuova legge elettorale regionale ha dichiarato non eleggibili a Presidente della Regione ed a Consigliere Regionale i Presidenti delle Province della Regione ed i Sindaci dei Comuni della Regione. Ovviamente le predette cause di ineleggibilità  non avranno effetto qualora gli incaricati si dimettano dalla carica entro e non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. - La scheda elettorale ed il voto disgiunto La scheda elettorale reca i nomi ed i cognomi di candidati alla carica di Presidente scritti in apposito rettangolo. A fianco di ciascun candidato Presidente sono riportati i contrassegni della lista o delle liste collegate allo stesso candidato Presidente. L'elettore potrà  votare per un candidato alla carica di Presidente e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul relativo contrassegno. Il segno tracciato soltanto a favore di una lista si intende espresso anche a favore del candidato Presidente ad essa collegato. E' ammesso il cosiddetto voto disgiunto nel senso che ciascun elettore potrà  votare per un candidato alla carica di Presidente anche non collegato alla lista prescelta. In sostanza potrà  tracciare un segno sul nome di un candidato alla carica di Presidente e tracciare un segno inoltre su una delle liste anche non collegate al candidato Presidente votato. - Il voto modulistica e casi particolari Ciascun elettore può esprimere un solo voto di preferenza per uno dei candidati alla lista da lui prescelta, scrivendo il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno. Se il candidato che si intende votare ha due cognomi è necessario iscriverli entrambi soltanto nel caso in cui vi sia possibilità  di confusione con altri candidati. Nell'ipotesi di discordanza tra voti di lista e voti di preferenza al candidato, il voto si intende attribuito al candidato preferito ed alla lista dello stesso. Se il voto di preferenza non è designato con chiarezza (scrivendo il cognome dello stesso nella riga posta a fianco del contrassegno di lista) in modo tale da distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista, sarà  ritenuto valido il solo voto di lista sempre che questa sia stata espressamente votata (con apposizione del segno sul relativo contrassegno). Nel caso in cui l'elettore abbia espresso soltanto la preferenza per un candidato, si intende votata anche la lista alla quale lo stesso appartiene. Nel caso in cui l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista ed espresso la preferenza per un candidato appartenente ad una delle liste segnate, il voto si intende attribuito al candidato ed alla lista di appartenenza dello stesso. Qualora infine l'elettore esprima il voto a favore di un candidato Presidente e segni la preferenza per più di una lista collegata si ritiene valido soltanto il voto al candidato alla carica di Presidente e nulli i voti di lista. Il modello di scheda sarà  approvato con decreto del Presidente della giunta regionale. - Liste e candidature Con la lista dei candidati si devono presentare: o i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione delle liste, attestanti l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione; o la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato; o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica di ciascun candidato; o un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. A tal proposito la nuova legge elettorale regionale ha riformulato in parte l'art. 9, comma 8, della legge 17 febbraio 1968 n. 108 "Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale" con riferimento specifico alla ammissibilità  dei contrassegni". - Indizione delle elezioni La indizione delle elezioni regionali, la convocazione dei comizi elettorali, la definizione dei seggi del Consiglio Regionale e la assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni elettorali (6 circoscrizioni) sono in base alla nuova normativa poteri che rientrano nella competenza del Presidente della Regione e non più del Commissario di Governo. Detti poteri verranno espletati mediante decreti e circolari di attuazione della legge elettorale. - Sbarramento Lo sbarramento è costituito dalla percentuale di voti al di sotto della quale una lista ovvero una coalizione non è ammessa all'assegnazione di seggi. La nuova legge regionale, sostituendo la precedente normativa, conferma al 5% dei voti validi lo sbarramento già  previsto per una coalizione ("non sono ammesse all'assegnazione di seggi le liste provinciali non collegate ad altre liste il cui gruppo abbia ottenuto nell'intera regione meno del 5% dei voti validi") ed eleva al 4% (dal 3% pregresso), lo sbarramento di lista. Quest'ultimo sbarramento entrerà  in vigore soltanto a partire dalle votazioni per le elezioni della IX legislazione, quindi a far data dal 2010. ("Non sono ammesse all'assegnazione di seggi i gruppi di lista che, anche se collegate ad altre liste, non abbiano individualmente superato la soglia del 4% di voti validi"). - Presentazione delle candidature - Norme transitorie Per le elezioni del 3 e 4 aprile, la candidatura a Presidente e le liste di candidati devono essere presentate dalle ore 08,00 del ventiseiesimo giorno alle ore 12,00 del venticinquesimo giorno antecedente quello ultimo delle votazioni (cioè tra il 9 e 10 marzo). Le liste circoscrizionali che sono espressione di partiti o movimenti rappresentativi di gruppi già  presenti nel Consiglio Regionale o in Parlamento, anche se in una sola delle Camere, sono esautorate dall'obbligo di presentare le prescritte sottoscrizioni degli elettori. NOTE Nota n.1 si riporta in allegato il testo dell'art. 122 della Costituzione Nota n. 2 La nuova legge elettorale della Regione Puglia è la legge 28 gennaio 2005, n. 2 riportante "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale". E' stata pubblicata sul BURP del 31 gennaio 2005 n. 17 Per il testo della legge clicca qui: http://bur.regione.puglia.it/pubblicazioni/documenti/XXXVI/bur-17/1.ASP?id=1319 ALLEGATI - Allegato n. 1: Costituzione Italiana - Art. 122 Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità  e di incompatibilità  del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonchà© dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principà® fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi. Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

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