Avviso: procedura per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ex D.P.R. n. 59/2013 e s.m.i.
Avviso in allegato alla presente.

Dettagli della notizia
L'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 e s.m.i. stabilisce che: "La domanda per il rila scio dell'autorizzazione unica mbientale corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti narmative di settore relative agli atti di comunicazione, notifico e outorizzazione di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, è presentata al SUAP che lo trasmette immediatamente, in modalità telematico all'outorità competente e ai soggetti di cui all'orticolo 2, comma 1, lettera c), e ne verifica, in accordo can l'autorità competente, la correttezzo formale. Nella domanda sono indicati gli atti di comunicazione, notifico e autorizzazione di cui all'articolo 3, per i quali si chiede il rilascio dell 'autorizzazione unica ambientale, nonchè le informazioni richieste dalle specifiche normative di settore."
E' fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP. (art. 3, comma 3 D.P.R. n. 59/2013).
